REGIONE CALABRIA


TICKET: 1 € per confezione

ESENTI: Non pagano la quota fissa per confezione:

  • Invalidi di guerra militari e civili con pensione diretta vitalizia dalla I alla 8^ categoria
  • Invalidi per servizio dalla I alla 8^ categoria
  • Invalidi civili al 100%,
  • Ciechi bioculari
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • Ex deportati da campi di sterminio
  • Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore .

Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga anche la quota fissa.

DECORRENZA: Dal 7 novembre 2002 eliminata quota percentuale con nota Regione Calabria n° 17000 del 5 novembre 2002

Normativa regionale
Regione Calabria

Delibera della Giunta regionale n. 655 del 22 luglio 2002-09-04 come modificata a seguito dell'emanazione del DM 27/09/02

La Giunta regionale

… omissis …

delibera

Quota fissa di partecipazione
Per ogni pezzo prescritto l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa di 1 Euro.

Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la quota fissa al 31.12.2000.


Si ritiene, altresì, opportuni esentare da tale partecipazione alla spesa:


I danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’ art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n.309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n.12.

Darsi atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 2) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

3. di confermare quanto già disposto, ai sensi dell’articolo 9 della legge n.405 in merito al numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta;

4. di delegare ad un successivo provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Sanità della Regione la fissazione della decorrenza dell’avvio della partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità di definirne modalità organizzative e procedurali e comunque non oltre il 1° agosto 2002.

5. di revocare, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente punto 4, le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale n. 25 del 8.1.2002 e n.79 del 29.1.2002.

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione.

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