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REGIONE CALABRIA
TICKET: 1 € per confezione
ESENTI: Non pagano la quota fissa per confezione:
- Invalidi di guerra militari e civili con pensione diretta vitalizia
dalla I alla 8^ categoria
- Invalidi per servizio dalla I alla 8^ categoria
- Invalidi civili al 100%,
- Ciechi bioculari
- Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati
- Ex deportati da campi di sterminio
- Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia
del dolore .
Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso
di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più
alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità
del medicinale ovvero lassistito rifiuti la sostituzione del medicinale
più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico
del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco
e quello di rimborso, paga anche la quota fissa.
DECORRENZA: Dal 7 novembre 2002 eliminata quota percentuale con
nota Regione Calabria n° 17000 del 5 novembre 2002
Normativa regionale
Regione Calabria
Delibera della Giunta regionale n. 655 del 22 luglio 2002-09-04 come
modificata a seguito dell'emanazione del DM 27/09/02
La Giunta regionale
omissis
delibera
Quota fissa di partecipazione
Per ogni pezzo prescritto lassistito è tenuto a corrispondere
una quota fissa di 1 Euro.
Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica
di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica per la quota fissa al 31.12.2000.
Si ritiene, altresì, opportuni esentare da tale partecipazione
alla spesa:
I danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati
Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia
del dolore di cui all art. 43, comma 3 bis del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n.309 e successive modificazioni relativamente
alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n.12.
Darsi atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa
di cui sopra le categorie di cittadini di cui allallegato 2) del
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. di confermare quanto già
disposto, ai sensi dellarticolo 9 della legge n.405 in merito al
numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta;
4. di delegare ad un successivo provvedimento
del Direttore Generale del Dipartimento Sanità della Regione la
fissazione della decorrenza dellavvio della partecipazione degli
assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità di definirne
modalità organizzative e procedurali e comunque non oltre il 1°
agosto 2002.
5. di revocare, a decorrere dalla
stessa data di cui al precedente punto 4, le precedenti deliberazioni
della Giunta Regionale n. 25 del 8.1.2002 e n.79 del 29.1.2002.
6. di stabilire che il presente provvedimento
venga pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione.
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